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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: assistenza e difesa di un soggetto che intende promuovere un giudizio nei confronti di un Collega

Viene richiesto a questo COA un parere in merito al comportamento deontologicamente corretto da tenersi nello svolgimento di un incarico di assistenza e difesa di un soggetto che intende promuovere un giudizio nei confronti di un Collega.

Nel caso in esame un Avvocato è stato incaricato da un condominio di promuovere un giudizio ex art. 700 c.p.c. nei confronti di un Collega siccome proprietario di edificio confinante.

Occorre richiamare l’art. 38 CDF, che fornisce al riguardo indicazioni sufficientemente chiare.

Esso, inaugurando il Titolo III, relativo ai rapporti fra Colleghi, recita al comma 1: L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

Il sopra citato articolo 38 pare limitare, dunque, il dovere di preventivo avviso ai giudizi, che abbiano ad oggetto fatti attinenti all’esercizio della professione, cosicché diviene sostanzialmente obbligata la conclusione nel caso in questione, ossia che nessun obbligo di preventivo avviso deve ritenersi sussistente.

Il principio di tassatività degli illeciti disciplinari, che ne deve costituire un imprescindibile tratto distintivo impedirebbe, infatti, di attribuire all’art. 46 — riferito alle attività processuali dell’avvocato ed impositivo, in termini generali, del dovere di salvaguardare per quanto possibile il rapporto di colleganza, con l’unico limite del pregiudizio per la tutela delle ragioni del cliente — la valenza di estendere ai giudizi, che non abbiano ad oggetto fatti attinenti all’esercizio della professione, la sanzione comminata dall’art. 38.

Per tali ragioni, a giudizio di questo COA, si applica nella fattispecie il canone ubi lex voluit dixit.

Il COA ritiene, comunque, auspicabile che, laddove non ci siano pregiudizi per la tutela delle ragioni del cliente, venga inviata al Collega una comunicazione a riguardo.

Corre conclusivamente l’obbligo a questo COA di ricordare che i pareri e le opinioni qui espresse in nessuno modo possono condizionare od orientare le valutazioni che la Legge Professionale riserva in via esclusiva al Consiglio Distrettuale di Disciplina di cui agli artt. 50 e segg.