Un avvocato che svolge attività di docente presso un’azienda pubblica ha chiesto se gli sia consentito assumere l’incarico di agire contro la stessa azienda.
Il Consiglio ha ricordato che l’art. 37 del Codice Deontologico impone all’avvocato “di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito” ed ha ribadito che, nel caso sottoposto al suo esame, l’avvocato aveva l’obbligo di non assumere l’incarico.
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