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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa i doveri di trasparenza verso la parte assistita

Fatto e quesito

E’ stata sottoposta al Consiglio la seguente questione.

Un avvocato esercita la propria attività professionale in forma di Società tra Avvocati (S.T.A.), costituita ai sensi della L. 247/2012 e successive modifiche. Di tale S.T.A. è socia la Società ‘X’.

Nel caso in cui il predetto avvocato assuma il patrocinio legale direttamente in favore della Società ‘X’ (socio della sua S.T.A.), si chiede di chiarire:

1.         Obbligo di trasparenza: se sussista l’obbligo per il difensore di dichiarare espressamente negli atti giudiziari e stragiudiziali la propria appartenenza alla S.T.A. di cui la parte assistita è socia, al fine di garantire la piena trasparenza sui rapporti intercorrenti tra legale e cliente.

2.         Natura del mandato: se, in una simile configurazione di intreccio societario, il mandato professionale possa configurarsi come conferito in rem propriam (ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c.), data l’esistenza di un interesse proprio del legale (o della sua compagine associativa) al buon esito della controversia.

3.         Rilevanza disciplinare: se l’omissione di tale informazione negli atti o la mancata comunicazione alla controparte e al giudice possa integrare una violazione dei doveri di probità, correttezza e trasparenza previsti dal Codice Deontologico Forense, con conseguente configurabilità di un illecito disciplinare.

Risposta al primo quesito

I doveri di trasparenza previsti dal codice deontologico a carico dell’avvocato sono stabiliti nell’interesse del cliente e della parte assistita con riferimento soprattutto ai doveri relativi alla natura e ai costi dell’incarico, a potenziali conflitti di interesse e agli strumenti previsti quali alternative al giudizio. Nei confronti dei terzi sono posti essenzialmente i doveri di verità e correttezza nel pubblicizzare la propria attività, nonché, nei confronti delle istituzioni forensi, quelli stabiliti dagli artt. 69 e ss. c.d.f.

Fra gli obblighi di trasparenza imposti al difensore non rientra quello di informare i terzi sulla natura dei propri rapporti con la parte assistita.

Risposta al secondo quesito

Dalla narrativa dei fatti non emergono la natura e l’oggetto della controversia che interessa la società X. In ogni caso non è possibile al Consiglio dare un parere con riferimento all’applicazione della normativa deontologica a uno specifico caso concreto. È tuttavia possibile affermare che, in astratto, un avvocato può assumere un mandato difensivo che può avere le caratteristiche di mandato in rem propriam ai sensi dell’art. 1723. c.c. qualora ne ricorrano i presupposti, deve tuttavia informare il cliente sulle caratteristiche dell’incarico, avere cura di preservare la propria indipendenza e autonomia di giudizio e potrà conservare l’incarico soltanto fino a che l’interesse del cliente e il proprio non siano in conflitto.

Risposta al terzo quesito

Non esiste alcuna norma deontologica che imponga all’avvocato di dare notizia in atti o alla controparte di avere assunto un mandato difensivo che possa anche essere considerato un mandato in rem propriam.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.