Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa il diritto ad ottenere la restituzione della documentazione in possesso del legale da parte degli eredi del cliente defunto

Quesito

E’ stato richiesto a questo Consiglio un parere in merito alla seguente questione:

Un avvocato ha assistito un cliente nella causa di separazione dalla moglie conclusasi con sentenza dichiarativa la separazione legale dei coniugi.

Il cliente è poi deceduto e la sua compagna comunica all’avvocato di essere stata nominata erede testamentaria. In ragione di tale nomina la ex compagna chiede di avere copia degli atti, dei documenti e della corrispondenza relativa al fascicolo della separazione, compresa la corrispondenza scambiata con il cliente poi deceduto e con il collega avversario.

Dato che la ex compagna è erede testamentaria convenuta in azione di riduzione di legittima promossa dalle eredi legittime, l’avvocato chiede se:

• può mettere a disposizione di questa quanto richiesto;

• se deve previamente informare della richiesta ricevuta anche le altre eredi;

• se deve mettere a disposizione anche delle altre eredi la documentazione richiesta.

Risposta al quesito

1. Il quesito attiene al dovere restituzione agli eredi del cliente defunto dei documenti e della corrispondenza scambiata con il collega avversario e con la parte assistita.

2. Il codice deontologico forense (“c.d.f.”) prevede all’art. 33 che:

“1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.”

L’art. 48, comma III, del c.d.f. stabilisce che: “l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza”.

3. La richiesta non precisa se la ex compagna del cliente sia stata l’unica erede chiamata alla successione, mentre, in base agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, i legittimari pretermessi dal testatore acquistano la qualità di eredi soltanto dopo il positivo esperimento dell’azione di riduzione.

Tutti coloro che, in qualità di eredi, subentrano nella posizione giuridica del defunto hanno nei confronti del legale ex mandatario gli stessi diritti del de cuius.

Ai sensi dell’art. 33 c.d.f. si ritiene che tutti gli eredi del cliente defunto abbiano diritto a chiedere la restituzione della documentazione in possesso del legale e relativa al mandato espletato in favore dell’ex cliente defunto. Tale diritto riguarda anche la corrispondenza scambiata con il cliente ma, evidentemente, stante il richiamo all’art. 48, comma III, non la corrispondenza scambiata con il collega di controparte in caso di controversia di cui è stato parte il cliente defunto.

Con riferimento alla richiesta relativa alla necessità di avvertire le altre eredi del de cuius, questo Consiglio ritiene che vi possano essere motivi di opportunità a tutela del legale stesso che richiedono una informazione preventiva qualora vi siano più eredi attuali conosciuti o qualora il fascicolo comprenda documenti posseduti in originale. Per gli stessi motivi potrebbe sempre essere opportuno fare una copia dei documenti al momento della consegna del fascicolo.

In assenza di consultazione preventiva in merito alla volontà di ottenere la medesima documentazione da parte di altri eredi infatti, gli eredi diversi dal richiedente potrebbero trovarsi nell’impossibilità o nella grave difficoltà di ottenere copia della medesima documentazione qualora l’avvocato avesse consegnato dei documenti in originale o qualora, prima della consegna, lo stesso legale avesse ritenuto di non fare copia della documentazione consegnata.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.