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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa la incompatibilità di un lavoro svolto in favore di un unico soggetto in maniera stabile e continuativa

  1. E’ stata sottoposta a questo Consiglio la seguente questione.

Un avvocato già iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e poi volontariamente cancellato ha ricevuto da una compagnia inglese, una proposta di collaborazione. La compagnia si impegnerebbe a cercare i clienti e l’avvocato dovrebbe lavorare dall’Italia come EU tax resident e ‘a selfemployed contractor’, emettendo fattura ogni settimana nei confronti della compagnia.

 Questo tipo di prestazione professionale comporterebbe la firma di un contratto con la compagnia, ma con riguardo solo agli aspetti amministrativi (ferie, malattia, quantità di ore di lavoro richieste, etc.). Invece, per quel che atterrebbe gli aspetti legali dei casi oggetto della prestazione professionale, questi sarebbero oggetto di discussione fra l’avvocato ed i clienti.

        Dunque i quesiti dell’avvocato sono i seguenti:

 1) Se si iscrive di nuovo all’Albo e accetta tale offerta di collaborazione dopo detta iscrizione, si troverebbe in una situazione di incompatibilità?

 2) Se non si iscrive all’Albo può svolgere tale attività professionale e  reiscriversi in seguito quando ha concluso tale rapporto di collaborazione?

2. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense).

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

L’art. 37 c.d.f. stabilisce inoltre che:

“1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.

(…)

6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

3. La cancellazione dall’albo.

La cancellazione dall’albo è disciplinata dall’art. 17 l. 247/2012, comma 9, che così stabilisce: “La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

La cancellazione su richiesta dell’interessato equivale ad un atto di dimissioni (per ragioni di salute, di età, di famiglia, di incompatibilità sopravvenuta, ecc.) , come nel caso prospettato avvenuta sino dal 2016.

4. La reiscrizione all’albo.

Il professionista che è stato cancellato dall’albo può esservi reiscritto a sua domanda verificandosi determinate condizioni.

Come regola generale, alla domanda di reiscrizione fa sempre seguito un procedimento di accertamento vertente su tutti i requisiti voluti dalla legge come se si trattasse di procedere all’iscrizione per la prima volta.

5. La natura del rapporto.

Nel caso di specie la reiscrizione all’albo degli avvocati verrebbe richiesta per poter svolgere una prestazione professionale regolata da un contratto di collaborazione con una società inglese che procurerebbe i clienti. Il quesito indica che chi andrebbe a svolgere la prestazione sarebbe “a self-employed contractor”, cioè un lavoratore autonomo.

Alcuni aspetti regolati dal contratto, tuttavia, in particolare le ferie, la malattia, la quantità di ore di lavoro richieste, appaiono caratterizzare il rapporto prospettato come subordinato o almeno stabile e pertanto non compatibile con l’iscrizione all’Albo. La fatturazione alla società e non al cliente per il corrispettivo dei servizi resi induce a confermare l’idea che si tratti di un rapporto di lavoro con caratteristiche di subordinazione.

In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quello di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale. Quindi, per valutare una eventuale incompatibilità tra la professione e un impiego retribuito non rileva tanto la natura del rapporto, ma la sua stabilità. Si prenda ad esempio la fatturazione settimanale che indubbiamente appare una remunerazione predeterminata.

Il rapporto di lavoro descritto nel quesito, pur avendo alcune caratteristiche che potrebbero indurre a qualificarlo come lavoro autonomo, per le sue caratteristiche verrà svolto in favore di un unico soggetto in maniera stabile e continuativa e per questa ragione si ritiene rientri nella incompatibilità prevista dall’art. 18, lettera  a) dell’Ordinamento forense.

6. Il divieto di acquisire lavoro tramite agenzie o procacciatori di affari

Per le caratteristiche dell’attività svolta dalla società inglese in favore del professionista che svolgerebbe il lavoro essa rientra nei divieti posti all’avvocato dall’art. 37 c.d.f. e non può essere svolta in favore di un avvocato iscritto all’albo.

7. Lo svolgimento di attività di consulenza legale da parte di un soggetto non iscritto all’albo degli avvocati

Quanto alla possibilità di svolgere tale attività senza iscriversi di nuovo all’Albo questo Consiglio non ha la competenza per esprimere un parere, visto che i rapporti sarebbero regolati da un contratto tra una Compagnia inglese e un non iscritto all’Albo degli Avvocati.

Infine, concluso il rapporto di collaborazione, non vi sono ragioni ostative per richiedere una nuova iscrizione all’Albo, che peraltro, come detto sopra è preceduta da una verifica da parte del Consiglio dell’Ordine.

8. Conclusioni.

Nel caso di specie si ravvisano i requisiti dell’attività incompatibile con la professione di avvocato qualora venga  richiesta una nuova iscrizione all’Albo al fine di collaborare in modo continuativo e stabile con una società inglese che, in violazione anche dell’art. 37 c.d.f., assumerebbe anche il ruolo di procacciatore di clienti in favore di un avvocato iscritto all’albo. Nulla osta invece a una nuova iscrizione una volta terminato il rapporto di collaborazione.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.