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parere

Avvocato: circa l’obbligo dell’avvocato amministratore di sostegno di testimoniare anche su circostanze sfavorevoli al soggetto amministrato

Fatto e quesito

 A un avvocato viene notificato un decreto di citazione di testimoni per il dibattimento -artt. 468 cpp, 142 disp. att. – relativo ad un processo penale contro un soggetto del quale egli è amministratore di sostegno; l’avvocato precisa di essere stato citato proprio “in qualità di amministratore di sostegno” di questo soggetto.

Pur avendo ricevuto la nomina quale ADS in data ampiamente successiva all’apertura del procedimento penale e nulla sapendo della questione, l’avvocato chiede se sussista per lui l’obbligo di testimoniare o possa non farlo.

Risposta al quesito

1.     Nella fattispecie sottoposta all’esame di questo Consiglio viene in rilievo il canone deontologico previsto dall’art. 51 del Codice Deontologico Forense (c.d.f.), rubricato “La testimonianza dell’avvocato”.

L’articolo in commento prevede che:

“1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

2.      L’amministratore di sostegno viene nominato dal (e risponda al) giudice tutelare, e svolge il suo incarico nell’esclusivo interesse dell’amministrato che è il beneficiario della prestazione.

L’opera dell’amministratore di sostegno non viene attribuita in via esclusiva alla professione forense e inoltre, ove il giudice tutelare nomini ADS un avvocato, come nel caso di specie, la nomina non è integrata dal conferimento di un mandato giudiziale.

L’art. 51 c.d.f. prevede per l’avvocato che assista con la sua opera professionale un determinato soggetto l’obbligo generale di astenersi dal deporre sia come persona informata sui fatti, che come testimone, salvo casi eccezionali, su fatti appresi nell’esercizio dell’attività professionale.

La ratio della norma “si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale”. (CNF 8.10.2013 n. 172).

L’obbligo dell’avvocato di astenersi dalla testimonianza è una conseguenza del dovere di segretezza e riservatezza prescritto dall’art. 13 c.d.f. che prescrive la “rigorosa osservanza del segreto professionale” ed il “massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale”.

Le norme a tutela del segreto professionale, tutelato anche dall’art. 200 c.p.p. secondo cui l’avvocato non può essere obbligato a deporre su quanto conosciuto per ragione della propria professione, sono poste a garanzia del diritto di difesa del soggetto assistito dall’avvocato. Sul punto, la recente Cass. civ. 3 dicembre 2020, n. 27703 conferma che “la facoltà di astensione riconosciuta all’avvocato si inscrive nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio proprio perché è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo”.

Nell’espletamento del suo mandato professionale, pertanto, l’avvocato ha l’obbligo di astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre sulle circostanze apprese nell’esercizio della sua funzione di difensore.

Nel caso dell’avvocato amministratore di sostegno, si deve rilevare che questo è chiamato non quale difensore a favore del soggetto contro cui è instaurato il procedimento penale, ma quale professionista incaricato di una pubblica funzione (Cass. pen. 31 dicembre 2014, n. 50754), con l’obbligo di deporre su circostanze a lui note, anche sfavorevoli al soggetto amministrato, nel superiore interesse della giustizia, sempre che la testimonianza non riguardi atti da lui stesso posti in essere nello svolgimento delle funzioni di ADS o qualora egli non svolga anche la funzione di difensore del soggetto amministrato.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.