Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico.

È stato richiesto al Consiglio di esprimersi in ordine alla eventuale incompatibilità da parte di un avvocato a rappresentare il proprio marito in un’azione di regresso nei confronti dell’ex moglie dello stesso, in quanto il difensore di quest’ultima rifiuta ogni tipo di comunicazione tra colleghi.

Il parere richiesto comporta la necessità di esaminare la posizione indicata alla luce dell’art 24 del Codice Deontologico Forense, il quale indica i casi in cui l’avvocato deve astenersi dal prestare la propria attività professionale: l’art.24, nel primo comma, esplicita tale divieto nel caso in cui l’attività dell’avvocato determini un conflitto di interessi con quelli della parte che egli assiste, o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale.

Il secondo comma dell’art. 24 precisa che l’avvocato deve mantenere la propria indipendenza e libertà da condizionamenti di ogni genere, anche da quelli correlati ad interessi riguardanti la propria sfera personale. Il terzo comma stabilisce che il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato possa determinare violazioni del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita e/o l’adempimento di un precedente mandato possa limitare l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

La circostanza che qui esaminiamo, quella in cui l’avvocato sia, nella vita personale, coniuge della parte che rappresenta come legale, nei confronti del precedente coniuge dello stesso, per patrocinare un’azione di regresso, appare non configurare alcuna delle incompatibilità previste nell’art. 24 CDF, in quanto la parte patrocinata, nella vita personale marito dell’avvocato che lo rappresenta, non potrà che aver riferito e riferire allo stesso, pur moglie, le medesime circostanze che potrebbe riferire a qualsiasi altro legale e l’avvocato-coniuge del proprio assistito, ove venisse a trovarsi in situazione di conflitto di interessi, vi si troverebbe per motivi comunque diversi da quelli del “ruolo” che riveste nella vita personale.

Si potrebbe dire che l’evitare di far coincidere il ruolo di avvocato con la figura di coniuge che agisce contro il coniuge precedente del proprio attuale , come avviene nella situazione esposta, sarebbe un comportamento apprezzabile di “eleganza formale”, ma non appaiono motivi per poter rilevare un conflitto di interessi nella sola sovrapposizione della figura di legale con quella di moglie che rappresenta il proprio marito in un’azione legale contro la precedente moglie.

In ogni caso, doverosamente, occorre precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.