E' stata chiesta l'autorizzazione a poter depositare le lettere di risposta di un collega per non pregiudicare la posizione del loro assistito.
Il Consiglio, conformemente al parere reso in data 6 dicembre 2011 osserva preliminarmente di non disporre, con riferimento all'ordinamento professionale e deontologico, di alcun potere di consentire o vietare la produzione in giudizio di documentazione.
Inoltre, il Consiglio ritiene di non poter derogare alla prassi di non esprimere alcun parere in ordine a fatti e comportamenti specifici già accaduti o che potrebbero accadere in futuro, oggetto di possibile valutazione nell'esercizio di altre competenze e funzioni.
Pur riaffermando tali principi, il Consiglio ritiene di dover formulare il proprio parere con riferimento ai principi di carattere generale, applicabili alla fattispecie, in attuazione dell'articolo 28 del vigente codice deontologico.
Tale norma vieta, infatti, la produzione di corrispondenza non soltanto qualificata come riservata dall'avvocato mittente, ma anche qualora contenente proposte transattive che siano state scambiate tra gli stessi avvocati.
Il motivo di tale divieto deontologico va individuato nella necessità di assicurare agli avvocati il massimo affidamento sulla riservatezza delle trattative dirette al raggiungimento di una transazione, quale presupposto indispensabile per l'esito positivo delle stesse.
Sulla base di tale principio, per proposte transattive debbono intendersi non soltanto quelle aventi per oggetto l'accordo di conciliazione nel suo contenuto definitivo e compiuto, ma anche quelle comunicazioni all'avvocato dell'altra parte che, pur parziali ed incomplete, contengono egualmente la proposta di concessioni, rinunce o ammissioni, destinate a costituire oggetto di scambio nell'ambito della trattativa, la cui utilizzazione in sede giudiziale potrebbe attribuire al destinatario della comunicazione quel vantaggio che l'altra parte intendeva attribuirgli soltanto nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo.
Con riferimento alla specifica richiesta di deposito delle lettere di risposta, al fine di non pregiudicare la posizione del proprio assistito, il Consiglio, in linea con quanto già espresso anche nel parere del 5.10.2011, osserva che la disciplina posta dall'articolo 28 del vigente codice deontologico relativa alla produzione della corrispondenza scambiata con altri avvocati, non attribuisce al Consiglio dell'Ordine la facoltà di autorizzare deroghe o di valutare, con riferimento al caso concreto, la possibilità della sua disapplicazione, ancorché la sua produzione costituisca strumento per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
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