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Lapo Mariani

parere

Avvocato: il praticante avvocato può partecipare a una società tra avvocati in qualità di socio non professionista purché, anche con il suo inserimento, la società rispetti il requisito dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto attribuiti a professionisti iscritti all’albo

1. Quesito. Viene richiesto a questo Consiglio un parere in merito alla possibilità per un praticante iscritto al registro dei praticanti di essere socio di una “Società Tra Avvocati”.

2. Norme rilevanti e giurisprudenza. È norma rilevante per la risposta al quesito formulato l’art. 4 bis della l. 247/2012 (legge professionale forense).

L’art. 4 bis, rubricato – Esercizio della professione forense in forma societaria stabilisce ai commi I e II n. 1) che:

1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

3. Interpretazione dell’art. 4 bis legge 247/2012 e conclusioni. Coloro che non sono iscritti a un albo professionale possono partecipare alla società tra avvocati quali “soci di investimento” o soci che svolgono attività di tipo tecnico non aventi carattere professionale.

Sebbene iscritto nell’apposito registro, il praticante abilitato non è ancora iscritto all’albo professionale e non può esercitare l’attività professionale. Egli potrà pertanto partecipare a una società tra avvocati in qualità di socio non professionista purché, anche con il suo inserimento, la società rispetti il requisito dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto attribuiti a professionisti iscritti all’albo degli avvocati o ad albi di altre professioni. Tali requisiti non sono alternativi ma cumulativi.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.