Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: la comunicazione e-mail con la quale un avvocato assicura l’adempimento della società propria cliente è producibile in giudizio rientrando nella ipotesi prevista dall’art. 48, comma 2, lett. b), del c.d.f.

È stato chiesto parere riguardo alla producibilità in giudizio di una e-mail ricevuta in data 31.1.2019 da un Collega con la quale avrebbe assicurato l’adempimento, da parte della società sua cliente, delle richieste stragiudiziali avanzate da controparte, dichiarazione poi disattesa costringendo il suo avvocato ad instaurare un giudizio; tale produzione mira a far conoscere al giudice il comportamento della società convenuta che, utilizzando in malafede il tempo bonariamente concessole, ha modificato a proprio favore lo status quo facendolo valere con la comparsa di costituzione e risposta.

1. Preliminarmente, occorre precisare che il quesito non richiede una valutazione deontologica sulla condotta tenuta dall’autore della comunicazione, valutazione, preme evidenziarlo, che sarebbe stata in ogni caso ineseguibile per la mancanza di indicazioni specifiche (es. assenza di informazioni su cosa si intenda per modifica in “suo favore dello status quo”, su cosa sia effettivamente accaduto nel rapporto fra i colleghi  dopo la comunicazione del 30.1.2019 e l’instaurazione del giudizio ecc..).
2. Il quesito attiene quindi solo al tema della producibilità in giudizio della comunicazione scambiata fra colleghi allegata alla richiesta di parere.
3. Il codice deontologico forense (“c.d.f.”) prevede all’art. 48 (che ripropone con poche modifiche la formulazione dell’art. 28 del previgente c.d.f.), che «l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte». Il successivo comma 2 della stessa norma prevede tuttavia che «l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste»
4. Nel caso in esame, secondo quanto sinteticamente precisato dalla richiedente e ricavabile dagli allegati alla richiesta di parere, la corrispondenza non è qualificata come riservata e contiene una chiara rassicurazione in merito all’adempimento delle richieste formulate dalla collega richiedente per conto del proprio cliente: si tratta quindi di accertare se la comunicazione rientri fra le ipotesi disciplinate dal primo o dal secondo comma dell’art. 48 e se soggiaccia al regime della riservatezza previsto dal primo comma in quanto contenente “proposte transattive e relative risposte”.

La riposta è negativa: il tenore letterale della mail del 30.1.2019 mostra chiaramente come nella sua comunicazione il collega “assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste”, rientrandosi così nell’ipotesi di producibilità prevista dall’art. 48, comma 2, lett. b),  del c.d.f.

5. In conclusione si può affermare che la fattispecie sottoposta alla valutazione di questo Consiglio, considerata l’elevata aderenza letterale della comunicazione del 30.1.2019 al dettato dell’articolo 48, comma 2, lett. b del c.d.f., non presenti questioni e/o problemi interpretativi sulla portata della norma deontologica richiamata e che la comunicazione allegata alla richiesta di parere sia producibile in giudizio.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.