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parere

Avvocato: la professione di lavoratore subordinato, anche in funzione di consulente legale e anche a tempo parziale, non è compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati, con l’unica eccezione degli avvocati dipendenti di enti pubblici

Fatto e quesito

Un Avvocato ha richiesto a questo Consiglio un parere sulla possibilità di essere assunto per svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, con contratto di lavoro part-time da una società privata in forma di S.r.l., mantenendo l’iscrizione all’Ordine.

Risposta al quesito

1. L’art. 18 della l. 247/2012 alla lettera d) stabilisce che “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

2. Con propria sentenza del 26 agosto 2020, n. 161 il CNF ha stabilito che:  “i giuristi d’impresa sono regolati dall’art. 2, comma 6, della l. p. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.

Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).

La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.

Quanto alla causa di incompatibilità consistente nella titolarità di rapporto di lavoro subordinato (art. 18, lett. d della legge professionale), si ritiene di non doversi discostare dal granitico e costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense che ritiene insuscettibile di applicazione analogica l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, per le ragioni anzi esposte.

Men che meno, infine, potrebbe il Consiglio, così come adito, creare figure professionali diversamente inquadrabili da quelle previste dalla Legge”.

3. Conclusioni.

La professione di lavoratore subordinato anche in funzione di consulente legale e anche a tempo parziale, non è compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati, con l’unica eccezione, normativamente prevista dallo stesso art. 18, degli avvocati dipendenti di enti pubblici

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.