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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: l’avvocato sospeso non può svolgere attività di assistenza a favore di un genitore di figli minori per la redazione di un accordo relativo alla custodia dei figli

Fatto e quesito

Viene rivolto a questo Consiglio il seguente quesito.

Un avvocato, durante lo svolgimento di trattative volte alla individuazione di un accordo tra i genitori di due figli minori, viene a conoscenza del fatto che il collega avversario è temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione forense. Decide quindi di interrompere immediatamente le trattative e chiede a questo Consiglio se il proprio comportamento sia deontologicamente corretto.

Risposta al quesito

I. Norme rilevanti. Stabilisce l’art. 36 del codice deontologico forense: “1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. (…)

3. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi”.

Stabilisce altresì l’art. 2, commi V-VIII, della l. 247/2012: “ (…)

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato”.

II. Giurisprudenza. Con propria giurisprudenza costante il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che: “nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’avvocato sospeso disciplinarmente aveva inviato una lettera di diffida e messa in mora)” (così CNF, sentenza n. 57 del 17 giugno 2020 e, nello stesso senso, CNF sentenza n. 132 del 27 settembre 2012).

È pertanto impedita all’avvocato sospeso dall’albo ogni attività, compresa quella stragiudiziale, che rientri fra quelle elencate dai commi 5 e 6 dell’art. 36 del c.d.f.

L’avvocato sospeso non può quindi svolgere attività di assistenza a favore di un genitore di figli minori per la redazione di un accordo relativo alla custodia di detti minori.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.