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parere

Avvocato: lo svolgimento di attività di lavoro subordinato – anche in qualità di giurista di impresa – è incompatibile con l’esercizio della professione forense

E’ stato richiesto a questo Consiglio di esprimere un parere in merito alla possibile incompatibilità con l’esercizio della professione della qualità di dipendente di azienda privata, laddove venga in rilievo la figura del c.d. giurista di impresa.

L’art. 18 CDF vieta di svolgere in costanza dell’iscrizione all’albo degli Avvocati ogni e qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche part – time.

Con particolare riferimento alla figura del giurista di impresa non si ritiene tuttavia di aderire all’orientamento espresso dal CNF con proprio parere n. 77/2016. Si ritiene invece di dover aderire all’orientamento espresso dal CNF nel proprio parere del 10 marzo 2017 e dunque che l’art. 2, comma 6 della L.P. non deroghi al regime delle incompatibilità di cui all’art. 18.

Pertanto l’attività di giurista di impresa svolta in regime di subordinazione è incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’art. 18 CDF.

Si informa che ai sensi dell’art. 50 L. n. 247/2012 il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense e che dunque non rientra più tra le prerogative del Consiglio dell’Ordine.

Ne consegue che il presente parere viene rilasciato in termini generali senza che possa assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.