E' stato chiesto se la nota spese da depositare nei giudizi in corso all’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 20.7.2012 debba essere redatta sulla base dei nuovi parametri.
Le sentenze nn.17405/2012 e 17406/2012, hanno stabilito che i nuovi parametri per la liquidazione da parte dei giudici delle spese di lite si applicano alle prestazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, anche se tali prestazioni hanno avuto inizio in epoca precedente.
Secondo la Corte, le vecchie tariffe trovano ancora applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
La stessa Corte non condivide l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali iniziate prima, ma ancora in corso, pretende di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.
Sempre, secondo la Corte, osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata. In tal senso, l'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, considerato anche che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.
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