E’ stato chiesto al Consiglio di precisare quale sia la documentazione che l’avvocato è tenuto a restituire al termine del mandato.
Il Consiglio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 42 del Codice Deontologico, l’avvocato è tenuto a restituire solo la documentazione ricevuta dalla parte assistita “quando questa ne faccia richiesta”.
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