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parere

Avvocato. Revoca gratuito patrocinio

E' stato chiesto se prospetta un’ipotesi di revoca per false dichiarazioni sul reddito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un suo cliente sia in un giudizio penale sia in un giudizio civile, richiedendo se a seguito della revoca, il recupero delle relative somme riguardi solo le somme pagate successivamente alla revoca medesima oppure anche quelle liquidate o pagate prima della revoca. Inoltre, richiede se il recupero delle somme corrisposte possa avvenire anche a carico del difensore e se quest’ultimo ha l’obbligo di rendere noto la sussistenza del processo penale per il reato sopra indicato, ai fini di un’eventuale revisione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio in sede civile.
Al riguardo, il Consiglio osserva che l’art.136 del D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Nella vicenda prospettata, pertanto, trattandosi di revoca collegata a false dichiarazioni sul reddito, l’efficacia retroattiva della stessa appare indiscutibile.
Tuttavia, la revoca di tale provvedimento ha l'unico effetto di ripristinare l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, ma non incide sulla validità della procura alle liti e dell'attività processuale svolta. (Cass. 5 marzo 2010 n. 5364; Cass. 11 novembre 2011 n. 23635).
L’art.86 del D.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore e, pertanto, non può escludersi che il recupero possa avvenire anche nei confronti del difensore.
Infine, con riferimento alla sussistenza o meno dell’obbligo dell’avvocato di dar notizia del procedimento penale per false dichiarazioni sul reddito nel procedimento civile in cui il cliente ha ottenuto il gratuito patrocinio, il Consiglio osserva che può ritenersi applicabile la previsione sul dovere di verità dell’art. 14, II canone, del codice deontologico vigente, riprodotta all’50 del nuovo codice deontologico, settimo comma, secondo cui l’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. Tale norma, riconducibile ad un principio più generale di correttezza e di lealtà del difensore nel processo, porta a configurare l’obbligo del difensore di rendere noto l’esistenza del processo penale per false dichiarazioni sul reddito