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Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: sulla compatibilità della professione con l’attività di allenatore sportivo

1.  Quesito

Un’avvocata ha ricevuto da un’associazione sportiva dilettantistica una proposta di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di allenatrice nell’ambito sportivo dilettantistico. L’impegno previsto è limitato a poche ore settimanali.

La richiedente evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023), l’attività sportiva dilettantistica può configurarsi come lavoro sportivo, con un inquadramento giuridico più strutturato rispetto al passato. Richiama inoltre la modifica costituzionale intervenuta nel 2023, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

Alla luce di tale quadro normativo, l’avvocata chiede al COA di Firenze se lo svolgimento dell’attività di allenatrice, regolata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e svolta in ambito dilettantistico, risulti compatibile con l’esercizio della professione forense o se possa integrare una causa di incompatibilità.

 2. Norme rilevanti

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

…”.

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall’Albo degli Avvocati.

3.  La disciplina delle incompatibilità

Ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, nonché di tutelare la professionalità, la dignità e il decoro della professione.

L’Avvocato dovrà quindi, in primo luogo, valutare la compatibilità degli standard di comportamento stabiliti dall’art. 6 c.d.f. rispetto ad ogni attività che svolga, anche occasionalmente.

Con riferimento invece alla norma che disciplina le incompatibilità dal punto di vista delle attività che possono essere svolte, la lettera a) dell’art. 18, dispone che all’avvocato è precluso lo svolgimento di ogni attività di lavoro autonomo estraneo alla professione forense, che sia svolto in modo continuativo o professionale, ad eccezione di determinate attività tassativamente elencate, che lo stesso legislatore ha evidentemente ritenuto non lesive dell’indipendenza, dignità e decoro della classe forense.

Dunque, tendenzialmente, ogni altra attività non inclusa nell’elenco di cui a tale lettera a) dell’art. 18 l.p.f. deve considerarsi incompatibile con l’esercizio della professione forense, ove venga svolta in modo continuativo o professionale.

Si osserva tuttavia che in una sua recente pronuncia il CNF ha stabilito che: “A mente dell’articolo 18, lett. a) della legge n. 247/12, l’esercizio della professione forense è incompatibile con lo svolgimento di «attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale». Dal quesito – che si limita ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – non si evince se l’attività di istruttore sportivo (equiparabile ad attività di lavoro autonomo) sia svolta occasionalmente o meno. Su tale aspetto sarebbe indubbiamente necessaria attenta verifica, nell’esercizio delle valutazioni discrezionali attribuite all’esclusiva competenza del COA. Ove invece, ad avviso del COA competente e alla luce del caso concreto, si ritenesse che l’attività di istruttore sportivo sia assimilabile ad attività di carattere «culturale», l’incompatibilità potrebbe essere esclusa pure in difetto della occasionalità delle prestazioni” (così CNF, parere n. 23 del 20 aprile 2022).

4.  Conclusioni

Questo Consiglio, in virtù anche dell’esiguo numero di ore settimanali impiegate nell’esercizio dell’attività di allenatrice nel caso concreto, nonché del sempre maggiore ruolo riconosciuto all’attività sportiva e al suo “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’individuo” anche dalla Costituzione [1], ritiene che l’attività di allenatore di pallavolo di una squadra dilettantistica possa essere considerata come attività di natura “culturale” e rientrare fra le attività compatibili con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 18 l. 247/2012.

        Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

 

NOTE:

[1] Ciò alla luce della recentissima riforma dell’art. 33 Cost. cui è stato aggiunto un comma che prevede che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».