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giurisprudenza

Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S., il Giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese al vincitore e, se questi è assistito da un avvocato, ne liquida gli onorari secondo i parametri dei compensi professionali (Cass., Sez. VI, 13 luglio 2016, n. 14345)

Il Giudice di Pace di Roma accoglie l’opposizione di un avvocato ad una ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada e compensa le spese, motivando con la sussistenza di gravi motivi (norma processuale applicata ratione temporis è l’art. 92, comma 2 modificato dalla L.n.69/2009), considerato che nel procedimento de quo non vi è obbligo di patrocinio legale. Il Tribunale in appello conferma la statuizione sulle spese. La Cassazione, contrariamente decidendo, ricostruisce nei seguenti termini la disciplina della condanna alle spese applicabile al caso di specie. Le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause previste dall’art. 82 comma 1 cpc, che, salvo eccezioni, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace (art. 113, comma 2 cpc). In questi casi spese, competenze e onorari non possono superare il valore della domanda (art. 91 comma 4 cpc). Tuttavia, ai sensi dell’art.23 co.11 L.689/1981 ( applicato ratione temporis), rimasto invariato sul punto anche dopo la modifica introdotta dall’art. 7, comma 10 D.Lgs. n.150/2011, nel giudizio di opposizione in questione “non si applica l’art. 113, comma 2 cpc”; dunque il Giudice giudica secondo diritto e la parte opponente può a pieno diritto farsi rappresentare da chi riveste la qualifica di avvocato. Ne consegue che, nel condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, il Giudice liquida l’ammontare degli onorari, senza la limitazione del valore della domanda.

A cura di Francesco Achille Rossi