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giurisprudenza

La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce prova della notifica a mezzo PEC, ma è suscettibile di prova contraria senza querela di falso (Cass., Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035)

La Corte è chiamata a decidere in merito alla contestazione promossa, in sede fallimentare, di una notifica fatta a mezzo PEC dalla cancelleria del Tribunale.
Il ricorrente infatti contestava la ricezione della comunicazione pur in presenza della RAC (ricevuta di avvenuta consegna); in appello tale contestazione era stata respinta poiché possibile solo tramite la querela di falso.
La Suprema Corte chiarisce invece come le ricevute di avvenuta consegna fanno prova pur senza la certezza pubblica propria degli atti che fanno fede fino a querela di falso; questo perché tali atti sono da ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica. Ammette pertanto la semplice prova contraria per contestare l’avvenuta ricezione.
Differisce quindi la notifica a mezzo pec da quella tramite Ufficiale Giudiziario per l’assenza di cooperazione di un pubblico ufficiale.

A cura di Simone Pesucci