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giurisprudenza

La Corte Costituzionale “salva” la negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dei giudizi per il risarcimento dei danni causati da circolazione stradale (Corte Cost., 7 luglio 2016, n.162)

La Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui sottopone la procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Il giudice a quo aveva ritenuto che detta norma, introducendo una ulteriore «condizione di procedibilità», che si sovrappone alla <<condizione di proponibilità>> già prevista in tema di azioni risarcitorie del danno da circolazione di autoveicoli, fosse «del tutto irragionevole oltre che inutile» violando gli artt. 3 e 24 Cost. La Corte Costituzionale ha evidenziato che le norme di cui agli artt. 145, 148, 149 del «Codice delle assicurazioni private» e la disposizione censurata dal rimettente, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e complementari. La prescritta specificità di contenuto della messa in mora della compagnia assicuratrice obbligherebbe quest’ultima alla formulazione di una proposta adeguata, rendendo possibile una anticipata tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale. Il procedimento della negoziazione assistita si inserisce successivamente, qualora l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero qualora non sia stata neppure formulata dall’assicuratore. Si tratta, in sostanza, di una seconda chance di soluzione stragiudiziale, con il dichiarato scopo di perseguire il contenimento del contenzioso, “anche in funzione degli obiettivi del ‘giusto processo’, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse”. La Consulta, nel ribadire che la tutela garantita dall’art. 24 Cost. non comporta l’assoluta immediatezza dell’esperibilità del diritto di azione, dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

A cura di Francesco Achille Rossi