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giurisprudenza

Sulle sorti del secondo atto di appello notificato prima dello spirare del termine breve, ma iscritto a ruolo con la velina (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598)

Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite, in seguito alla richiesta della Seconda Sezione Civile della Corte, sono intervenute sul caso di una citazione in appello non iscritta a ruolo dall’appellante, bensì dall’appellato, al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del procedimento stesso e di un secondo atto di appello notificato dalla parte impugnante il primo grado, ma iscritto a ruolo con la sola velina.
La Corte, in merito al primo aspetto della vicenda, ha l’occasione di ribadire il principio di diritto, secondo cui “nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita dalla iscrizione della causa a ruolo o seguita da una iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell’improcedibilità dell’appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l’art. 358 c.p.c., intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne consegue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ma a quello breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve”.
Sul tema invece della iscrizione a ruolo dell’atto di citazione in appello, con la sola velina, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che, tale modalità della costituzione dell’appellante, non determina di per sé l’improcedibilità dell’appello, poiché tale ipotesi di inosservanza delle forma di legge ricade nel regime delle nullità e pertanto sarà sanabile dall’appellante sino alla prima udienza di trattazione dell’impugnazione, ex art. 350 c.p.c..

A cura di Lapo Mariani