Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Corte Costituzionale giudica infondata una nuova questione di legittimità dell’art. 140 c.p.c. (Corte Cost., Ord., 12 ottobre 2016, n.220)

Il Tribunale di Como dubita della legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. (“irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”) principalmente per violazione dell’ art. 3 della Costituzione e quindi anche con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. In sostanza il Giudice a quo individua una irragionevole disparità di trattamento tra i destinatari delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta, regolate dall’art. 8 della L.890/1982, ed i destinatari delle notifiche ex art. 140 c.p.c.. Ai sensi della L.890/1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piego, ovvero alla data del ritiro del piego, se anteriore, rimanendo irrilevante la data di ricezione dell’avviso di deposito (CAD). Ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come modificato per effetto della sent.n.3/2010 C. Cost., la notifica  si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito della copia dell’atto da notificare nella casa comunale o, comunque, decorsi dieci giorni dall’avvenuta spedizione. Mentre il destinatario della notifica a mezzo posta ha dieci giorni effettivi per ritirare l’atto presso l’ufficio postale, per il destinatario della notifica ex 140 c.p.c., nel caso in cui riceva l’avviso di deposito prima del termine di dieci giorni, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’avviso. Il rimettente ritiene irragionevole la “fictio iuris”, che identifica l’instaurazione del contraddittorio ex art. 140 c.p.c. con un momento anteriore alla effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La Corte ritiene che quanto da essa in precedenza statuito con la sentenza n.3/2010, in relazione all’art. 140 c.p.c., ponga l’accipiens nelle condizioni di “poter prendere prontamente contezza” del contenuto dell’atto depositato presso la casa comunale. Ciò posto, in considerazione della diversità di fattispecie poste a confronto, la Consulta giudica ragionevole una diversa modulazione del termine per il perfezionamento dell’iter notificatorio e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

A cura di Francesco Achille Rossi