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giurisprudenza

La partecipazione al primo incontro formativo di mediazione delegata dei soli procuratori delle parti non assolve la condizione di procedibilità (Trib. di Pavia, Dott. Marzocchi, Ordinanza, 26 Settembre 2016)

Il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza a mezzo della quale si dispone la mediazione delegata, torna ad affrontare il delicato tema del superamento della condizione di procedibilità nell’espletamento di tale fase.
Il Giudice chiarisce due aspetti rilevanti:
– La partecipazione agli incontri deve essere effettiva, ovvero alla presenza delle parti e dei loro legali (e l’assenza di una parte deve essere giustificata adeguatamente al fine di ottenere un rinvio)
– La mediazione si svolge in due fasi: un primo incontro a carattere informativo e la successiva cd. di mediazione attiva.
Secondo il giudicante la partecipazione solo alla fase informativa non assolve la condizione di procedibilità con l’effetto conseguente della revoca del decreto ingiuntivo impugnato.

A cura di Simone Pesucci