Il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza a mezzo della quale si dispone la mediazione delegata, torna ad affrontare il delicato tema del superamento della condizione di procedibilità nell’espletamento di tale fase.
Il Giudice chiarisce due aspetti rilevanti:
– La partecipazione agli incontri deve essere effettiva, ovvero alla presenza delle parti e dei loro legali (e l’assenza di una parte deve essere giustificata adeguatamente al fine di ottenere un rinvio)
– La mediazione si svolge in due fasi: un primo incontro a carattere informativo e la successiva cd. di mediazione attiva.
Secondo il giudicante la partecipazione solo alla fase informativa non assolve la condizione di procedibilità con l’effetto conseguente della revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A cura di Simone Pesucci