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giurisprudenza

Sulla legittimazione attiva nell’azione di ripetizione dell’indebito (Cass., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 22302)

Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse dall’incarico che il marito di una donna rimasta vittima di un sinistro stradale conferisce ad un avvocato affinché quest’ultimo promuova – nell’interesse della medesima – un’azione di risarcimento del danno giustappunto da incidente stradale (incarico che all’epoca non poteva essere conferito dalla donna, in quanto incapace di intendere e di volere a causa delle gravi lesioni riportate) e dalla successiva azione di ripetizione di indebito promossa dalla donna (che nel frattempo aveva riacquistato la capacità di intendere e di volere) nei confronti del suddetto avvocato, che avrebbe riscosso un onorario di gran lunga superiore (Lire 161.487.000) rispetto a quello liquidato dal giudice (Lire 7.398.500).
La questione che viene sottoposta all’attenzione della Suprema Corte è relativa alla individuazione del soggetto legittimato a promuovere l’azione di ripetizione dell’indebito: se il marito (e cioè colui aveva conferito l’incarico al legale e che aveva corrisposto a quest’ultimo il compenso) o anche la moglie.
La Cassazione, dopo una lunga dissertazione, enuncia il seguente principio di diritto: “il compimento di un’attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione di (ancorché transitoria) incapacità naturale va qualificato, ricorrendo l’ulteriore requisito dell’utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum), come gestione d’affari (negotiorum gestio); la quale, a sua volta, è rappresentativa o non rappresentativa, secondo che il gestore agisca in nome del gerito o in nome proprio. In quest’ultimo caso, atteso che la gestione d’affari costituisce un’ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere nei confronti dell’accipiens il pagamento indebito eseguito nomine proprio dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all’art. 1705 c.c. (mandato senza rappresentanza), che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato”.
Legittimato attivamente a ripetere nei confronti dell’accipiens il pagamento indebito è quindi anche la donna.

A cura di Silvia Ammannati