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giurisprudenza

Sulla compensazione nel caso in cui il controcredito non sia certo (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225)

Nella sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si occupano dell’istituto della compensazione.
In particolare le stesse sono chiamate a dirimere il contrasto tra l’orientamento di legittimità secondo il quale se il credito opposto in compensazione non è certo, e cioè se il titolo giudiziale non è ancora definitivo, non opera la compensazione, e la sentenza n. 23573/2013 secondo la quale tale circostanza non è di ostacolo alla possibilità di opporre in compensazione il controcredito.
Orbene, le Sezioni Unite risolvono il contrasto nel senso di ritenere inoperante l’eccezione di compensazione nell’ipotesi in cui sia controverso l’an del credito opposto in compensazione.
E ciò al pari dell’ipotesi in cui il credito opposto in compensazione non sia di facile e pronta liquidazione (si veda art. 1243, comma 2, c.c.).
Il giudice, quindi, non può ritardare la decisione sul credito principale fino all’accertamento, da parte di esso stesso o di altro giudice, dell’esistenza certa del credito opposto in compensazione.
La finalità evidente è quella di evitare che l’azione di recupero del credito principale certo, liquido ed esigibile possa essere bloccata da una eccezione di controcredito magari inventata o comunque da verificare.

A cura di Silvia Ammannati