Nel caso in esame a seguito di ricorso per sfratto per morosità, si costituiva il conduttore con una serie di eccezioni sul quantum: il giudice emetteva ordinanza a mezzo della quale, da un lato, disponeva il rilascio dell’immobile, dall’altro rinviava la causa nel merito, previo esperimento della mediazione obbligatoria, con onere a carico di entrambe le parti.
Parte conduttrice, lamentando problemi tecnici, non provvedeva all’avvio nei termini previsti e chiedeva una rimessione in termini ovviamente non ammissibile; il giudice, negando tale possibilità chiariva che, mentre da un lato diveniva improcedibile il ricorso nel merito, dall’altro restava valida l’ordinanza provvisoria di rilascio.
Tale interpretazione pone implicitamente a carico di parte conduttrice l’onere di attivarsi per la mediazione.
A cura di Simone Pesucci