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giurisprudenza

Non sussiste la responsabilità professionale dell’avvocato che non partecipa all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25894)

Con la sentenza in commento la Sezione II° Civile della Suprema Corte, è tornata ad occuparsi della responsabilità professionale degli avvocati per l’attività difensiva prestata in favore dei clienti.
Nel caso in esame gli ‘ermellini’ hanno deciso che la mancata partecipazione dell’avvocato difensore all’udienza di ammissione delle richieste istruttorie, non integra la violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, ex articolo 1176 del codice civile.
Ritiene infatti il giudice di legittimità che, nel caso in esame, al contrario di quanto invece comporta l’assenza del difensore all’udienza di assunzione delle prove, ex articolo 184 del codice di procedura civile, una tale negligenza dell’avvocato non determina alcuna decadenza o pregiudizio nei confronti del proprio cliente e quindi non incida assolutamente sull’interesse di quest’ultimo all’esito favorevole del processo.

A cura di Lapo Mariani