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giurisprudenza

Sulla perdurante applicabilità delle tariffe professionali del 2004 (Cass., Sez. II, 5 gennaio 2017, n. 128)

Con la pronuncia in esame, relativa ad una controversia sulla liquidazione del compenso professionale da parte del Giudice, la Corte di Cassazione, rifacendosi all’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, spiega che sono pur sempre le tariffe del 2004 – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la liquidazione intervenga nella vigenza del D.M. 140 del 2012 ma si riferisca a prestazione professionale completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Ciò posto, di particolare interesse risulta essere uno dei motivi ai quali il ricorrente affida le proprie doglianze, seppur la Corte di Cassazione non prenda esplicita posizione sullo stesso.

In particolare, il ricorrente, che aveva vittoriosamente impugnato un illegittimo provvedimento della P.A. ma conseguiva a titolo di spese di lite un importo risibile (Euro 100,00), chiede alla Corte di Cassazione di chiarire se un privato cittadino che agisce in giudizio per mezzo di un professionista forense per tutelare il suo diritto inviolabile alla difesa garantito dall’art. 24 cost. e che altresì ne sopporti l’onere economico per le spese e i dovuti compensi, si trovi o meno dinanzi ad una ipotesi di denegata giustizia se il Giudice condanni la P.A. alla refusione a titolo di spese di lite di un importo talmente inconsistente da ingenerare nel cittadino la preferibilità di pagare l’illegittimo provvedimento anziché dover sostenere ingenti spese di difesa.

A cura di Alessandro Marchini