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giurisprudenza

È legittima la sospensione a tempo indeterminato dell’avvocato dall’esercizio della professione a seguito del mancato versamento dei contributi annuali (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2017, n. 7666)

Un Consiglio dell’Ordine degli avvocati sospende a tempo indeterminato dall’esercizio della professione un avvocato per il mancato pagamento dei contributi dovuti all’Ordine dal 2008 al 2012. L’avvocato ricorre al C.N.F. con atto sottoscritto personalmente. Il CNF, a causa della mancanza dello ius postulandi,  dichiara inammissibile il ricorso, avendolo il ricorrente sottoscritto mentre era operante la sospensione. Il ricorrente propone quindi ricorso in Cassazione adducendo più motivi di illegittimità.  A fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione, gli Ermellini affermano che la natura tributaria del contributo annuale per l’iscrizione al COA non comporta la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario della controversia, che verte sull’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo e per poter esercitare la professione, non anche sulla legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge, quale onere gravante sul professionista. Con la scelta del professionista di adire il CNF egli ha chiaramente delimitato l’oggetto della domanda in tal senso. Circa l’effetto sospensivo, correlato all’impugnazione dinanzi al CNF, invocato dal ricorrente in base all’art. 50, comma 6, r.d.l. n. 1578/1933, la Suprema Corte ritiene applicabile al caso di specie ratione temporis l’art. 29, comma 6 della L. n. 247/2012, il quale dispone che coloro che non versano, nei termini stabiliti, il contributo annuale sono sospesi dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare e la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. In conclusione la Cassazione conferma la decisione del C.N.F., escludendo la lesione del diritto di difesa dell’interessato (il quale, quantomeno per evitare la pronuncia di inammissibilità, avrebbe potuto farsi assistere nel ricorso al C.N.F. da altro difensore).

A cura di Francesco Achille Rossi