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giurisprudenza

Sull’assenza di procura alle liti (Cass., Sez. VI, Ord., 6 marzo 2017, n. 5577)

Il caso affrontato nell’ordinanza in commento prende le mosse da un sinistro stradale (investimento di un pedone sulle strisce pedonali) e dal conseguente giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti, promosso dalla vittima dell’incidente.
La parte danneggiata, vedendo in primo grado accolta soltanto parzialmente la propria domanda, propone appello.
In sede di appello si costituisce la società assicuratrice, originariamente convenuta, la quale eccepisce il difetto di ius postulandi in capo all’avvocato della parte danneggiata, avendo il suddetto legale sottoscritto l’atto di impugnazione ancorché privo di procura alle liti.
L’eccezione viene condivisa dalla Corte d’Appello la quale, osservato che la procura apposta a margine dell’atto di citazione in primo grado risultava conferita ad un avvocato diverso da quello che aveva poi sottoscritto l’atto di impugnazione, dichiara inammissibile l’appello e condanna il legale al pagamento delle spese processuali.
Propone ricorso per cassazione la parte soccombente.
Il Supremo Collegio respinge il ricorso, osservando che la situazione venutasi a creare nel caso di specie (predisposizione di un atto difensivo da parte di un professionista privo di procura alle liti in quanto rilasciata ad un altro legale) integra un’ipotesi di mancanza assoluta di procura.
Tale ipotesi deve essere tenuta distinta sia dall’ipotesi di omesso deposito della procura esistente e riguardante il legale che sottoscrive l’atto sia da altre ipotesi di nullità attualmente sanabili alla luce dell’art. 182 c.p.c.
Sul piano degli effetti, continua il Supremo Collegio, la carenza di procura alle liti comporta che l’attività processuale compiuta dall’avvocato non riverbera alcun effetto sulla parte, restando nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

A cura di Silvia Ammannati