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giurisprudenza

I termini per impugnare decorrono dalla data del deposito della sentenza (Cass., Sez. Un., 1 agosto 2012, n. 13794)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, confermando il proprio orientamento maggioritario sul punto, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. Deve pertanto escludersi che il cancelliere possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 c.p.c. alla data del suo deposito, sia pubblicata in data successiva. Pertanto, se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza, ivi compresi i termini per impugnare, decorrono dalla data del suo deposito.
Diversamente verrebbe sottratta al giudice quella responsabilità, attribuita dalle norme codicistiche, di stabilire il momento di compimento dell’attività giurisdizionale di decisione della causa.
 

a cura di Guendalina Carloni