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giurisprudenza

Fallimento e privilegio sui crediti del legale (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 1740)

Con la sentenza in commento, la Sezione VI° della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla natura privilegiata dei crediti del professionista, riconoscendo ex art. 2751 bis, n. 2, tale privilegio a tutti quei crediti nascenti dalla prestazione professionale dell’avvocato, prestata in favore del fallito, purché portata a termine entro i due anni previsti dalla suddetta norma. A detta degli ermellini infatti, tale momento coincide con il divenire ‘liquido’ ed ‘esigibile’ del credito professionale e coinvolge anche il corrispettivo dell’ attività iniziata prima del biennio e conclusa in tale spazio temporale. Ciò è applicabile anche al caso in cui, in presenza di più incarichi professionali in favore del fallito, questo ‘complesso rapporto professionale’ cessi all’interno del biennio, dovendosi ritenere esclusi solo quei crediti derivanti da prestazioni professionali per incarichi conclusi prima dei due anni.

                                                                                                                                      a cura di Lapo Mariani