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giurisprudenza

Soccombenza e compensazione delle spese di lite (Cass., Sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18497)

Nel caso di specie veniva impugnata una sentenza del Giudice di Pace, il quale, pur accogliendo l’opposizione ad una sanzione amministrativa, non si pronunciava sulle spese del giudizio. Pertanto il ricorrente dinnanzi al Tribunale di R. chiedeva la refusione delle spese del precedente grado e del grado di appello; la richiesta veniva accolta in parte, soltanto per il primo grado di giudizio, e l’appellato veniva condannato solo alle spese del primo grado. La Cassazione accogliendo il ricorso proposto, ha affermato il principio secondo cui la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità: non può andare esente dall’onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, pur se non derivante da deficit difensivo, abbia provocato la necessità del processo, perchè diversamente si finirebbe per violare l’articolo 91 Cpc., e del generale principio di soccombenza.

 a cura di Elena Parrini