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giurisprudenza

Lo sciopero illegittimo degli avvocati va accertato dalla Commissione di garanzia (Cass., Sez. Lav., 30 novembre 2010, n. 24207)

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa all'interno del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla Direzione provinciale del lavoro a seguito della delibera della Commissione di garanzia dichiarante l'illegittimità dell'astensione dalle udienze penali proclamata dall'assemblea degli avvocati.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la delibera della Commissione in quanto questi, come aveva correttamente ritenuto il Tribunale adito, non erano proponibili in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
La Suprema Corte, poi, circa il motivo attinente alla mancata motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ha rilevato che la Direzione provinciale del lavoro non ha alcun obbligo di motivazione poiché essa si limita ad applicare la sanzione decisa dalla Commissione di garanzia che è l'unico organo che può accertare l'illegittimità dello sciopero degli avvocati e comminare le eventuali sanzioni, ed è quindi il solo soggetto in capo al quale sussiste il dovere di motivazione.

A cura di Marta Ottanelli