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giurisprudenza

Sulla tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in caso di opposizione all’iscrizione di un collega all’albo degli avvocati (Cass., Sez. Un., Ord., 22 febbraio 2012, n. 2571)

L’art. 8 del Codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, il potere di conoscere, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale; il giudice amministrativo, pertanto, può compiere, nell’ambito della propria giurisdizione di legittimità, un accertamento incidentale, con effetto limitato alla decisione da adottare, su questioni riconducibili alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense. Lo hanno affermato le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi su una richiesta di regolamento di giurisdizione da parte del Consiglio nazionale forense. In particolare, la questione di giurisdizione, sollevata d’ufficio dal Consiglio nazionale, traeva origine da un ricorso al T.A.R. Abruzzo, con cui un avvocato, partecipante ad una selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente all’Avvocatura della Regione Abruzzo, aveva contestato la classificazione di un collega al primo posto della graduatoria finale: tra i motivi di censura, il ricorrente deduceva che il collega non avesse titolo per concorrere, in quanto sarebbero state illegittime le deliberazioni con cui egli era stato iscritto all’albo dei procuratori ed a quello degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il T.A.R., pur accogliendo il ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle censure in questione. Su questo capo della sentenza l’avvocato proponeva appello incidentale di fronte al Consiglio di Stato, nell’ambito degli appelli principali proposti dal collega soccombente e dalla Regione Abruzzo. Anche il giudice di secondo grado dichiarava, sull’appello incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del Consiglio nazionale forense; ritenendo, inoltre, che le questioni relative alla legittimità di deliberazioni di iscrizioni in albi professionali dovessero essere decise prioritariamente, disponeva, sul punto, che la controversia venisse rimessa al Consiglio nazionale e sospendeva il giudizio relativamente alle altre questioni devolute alla propria giurisdizione. La causa è stata riassunta dall’avvocato ricorrente di fronte al Consiglio nazionale forense, il quale ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione di fronte alla Cassazione, prospettando la tesi che essa appartenesse al giudice amministrativo. Questa tesi è stata condivisa dalle Sezioni Unite, le quali, riconoscendo il potere del giudice amministrativo di decidere incidentalmente su questioni che, come nel caso di specie, appartengono alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense, hanno cassato sul punto la decisione del Consiglio di Stato e rimesso le parti di fronte al T.A.R. Abruzzo.

a cura di Andrea De Capua