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giurisprudenza

L’omesso avviso al difensore della data di udienza di riesame, ove pronunciata nei termini di legge, comporta nullità dell’ordinanza ma non anche la perdita di efficacia della misura cautelare impugnata (Cass., Sez. II Pen., 22 ottobre 2012, n. 41083).

La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato da un avvocato che lamentava il non essergli mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza da parte del Tribunale del Riesame. Al Tribunale risultava essere stato tale atto regolarmente inviato per la notifica ai Carabinieri competenti. Il difensore provava che in quei giorni l'apparecchio fax dei Carabinieri non era funzionante e che, pertanto, non avevano ricevuto alcunché e dunque la notifica non era stata effettuata. La Corte di legittimità ritiene il ricorso fondato ed annulla l'ordinanza con rinvio per nullità assoluta insanabile, ai sensi dell'art. 309/8 c.p.p., statuendo anche che ciò non comporta, per giurisprudenza costante, anche l'inefficacia della misura cautelare qualora il provvedimento, come in tal caso, sia stato emesso nei previsti 10 giorni dal ricevimento degli atti.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
41083-2012