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giurisprudenza

Il giudice che ha concesso il rinvio di udienza oralmente al difensore d’ufficio non deve comunicarlo per iscritto al difensore di fiducia (Cass., Sez. VI
 Pen., 16 novembre 2010, n. 42155)

Il giudice che ha concesso il rinvio di udienza oralmente al difensore d'ufficio non deve comunicarlo per iscritto al difensore di fiducia.
La Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale il difensore, che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, posto che, in caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione ai sensi dell'art. 97 c.p.p. comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo.
Nel caso di specie, il Tribunale, a causa del legittimo impedimento del difensore di fiducia, aveva concesso in udienza il rinvio al difensore d'ufficio, senza successivamente inviare comunicazione scritta al difensore di fiducia. La Cassazione ha ritenuto corretto l'operato del Giudice del Tribunale.
Infatti, ai sensi dell'art. 477, comma 3, c.p.p., è solo per i provvedimenti disposti fuori udienza che va data comunicazione alle parti ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni e che l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178 c.p.p.

A cura di Maria Dell'Anno

Allegato:
42155-2010