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giurisprudenza

Nella lite tra avvocato e cliente prevale il foro del consumatore (Cass., Sez. VI, Ord., 12 marzo 2014, n. 5703)

Nella ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione affronta il caso del cliente dell’avvocato che propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dal professionista avente ad oggetto il pagamento delle competenze professionali di quest’ultimo.
In particolare il cliente eccepisce l’incompetenza territoriale del Foro presso cui era stato avviato dall’avvocato il procedimento monitorio, asserendo essere invece competente il Foro speciale del consumatore.
Resiste il professionista deducendo l’operatività, nel giudizio di accertamento del credito derivante dalle prestazioni forensi, del Foro, anch’esso speciale, del luogo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera (D.lgs 150/2011, art. 14).
Giunge la questione all’esame della Suprema Corte di Cassazione a seguito di proposizione di ricorso per regolamento di competenza.
Sul punto la Suprema Corte, dopo aver rilevato l'inapplicabilità del decreto legislativo invocato dal professionista, essendo questo entrato in vigore solo successivamente al deposito del ricorso, nonché all'emissione ed alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ha colto l'occasione per precisare la prevalenza del foro del consumatore rispetto a quello di cui può avvalersi l'avvocato che agisca nei confronti del proprio cliente al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali.
Una competenza esclusiva, insomma, che prevale su ogni altra e le cui ragioni di fondo sono da rinvenirsi, afferma la Suprema Corte, in una presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale del consumatore nei confronti della controparte – professionista.
Ne consegue che la competenza dell'ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, sancita dal D.Lgs,. 150/2011, è destinata inesorabilmente a cadere di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità prevale sulla specialità della disposizione appena menzionata.
 
a cura di Silvia Ammannati