Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Invalida la procura alle liti rilasciata su foglio separato e autonomo (TAR Basilicata, 22 ottobre 2013, n. 615)

Con la sentenza in commento, il TAR Basilicata, confermando quanto statuito in precedenti pronunce e uniformandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato che il potere riconosciuto all’avvocato dall’art. 83, comma 3, c.p.c. di certificare l’autografia della persona che gli rilascia il mandato alla lite risulta condizionato dal conferimento della procura a margine e/o in calce ad uno degli atti processuali di parte indicati dalla predetta norma processuale. Pertanto nel caso di procura alle liti e contestuale nomina di nuovo e unico difensore, come nella fattispecie in esame, conferita con atto separato e autonomo – cioè non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce – l’autenticazione della firma della parte ricorrente può essere effettuata ex art. 2703 c.c. soltanto da un notaio, pubblico ufficiale competente a certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle scritture private; in difetto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

a cura di Guendalina Carloni