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giurisprudenza

Il C.N.F. applica la sanzione disciplinare della sospensione per gli avvocati che hanno dissimulato attraverso lo schema societario un’attività professionale di consulenza libera dai vincoli deontologici (C.N.F., Sent., 12 settembre 2018, n. 104)

Il CNF sanziona un “abogado” per aver assunto l’incarico professionale grazie ad una società di capitali ed averlo gestito in modo non autonomo, dimostrando di rendere conto a quella che è risultata essere la propria reale mandante (società). In particolare il contratto stipulato dal cliente con la società recava la previsione di un affidamento del mandato a professionisti indicati dalla società medesima, con onorari da corrispondersi direttamente ai professionisti e la previsione del pagamento di una penale nel caso in cui il cliente intendesse conferire il mandato per il giudizio a professionisti diversi da quelli assegnati.

Il tutto nel contesto di una pratica nella quale più soggetti erano intervenuti a vario titolo e nessuno, nemmeno la professionista interessata, aveva avuto come fine primario quello, doveroso, della tutela della posizione della parte assistita. Pertanto la professionista viene sanzionata con la sospensione dell’attività per due mesi. Al collega amministratore della società non viene applicata la sanzione della sospensione, poiché non viene raggiunta la prova che egli fosse l’organizzatore del sistema, ma solo quella della censura. Infatti il CNF rileva altresì l’indebita utilizzazione del titolo riferito ad entrambi gli incolpati, che hanno utilizzato nella carta intestata l’erronea abbreviazione “av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza.

 

Avv. Guendalina Guttadauro