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giurisprudenza

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro i provvedimenti disciplinari del C.N.F. non attribuisce al Collegio il potere di esaminare il merito della causa (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2017, n. 16690)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – dopo avere esaminato il quesito – rappresentato dal tipo e dalla gravità della sanzione disciplinare applicabile alla fattispecie dell’accanimento giudiziario – che ha risolto, ritenendo adeguata la sanzione della censura, ha ribadito un importante principio giurisprudenziale oramai consolidato.

Il Collegio ha affermato che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Nazionale Forense non conferisce – entro i limiti ristretti della sua proponibilità – il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dall’organo disciplinare d’appello, che individua le fonti del proprio convincimento, valutando le prove e controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza.

Il ricorrente, pur denunciando una motivazione insufficiente della sentenza di secondo grado, ha sollecitato alla Corte una valutazione delle risultanze di fatto, richiedendo di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo e non consentito giudizio di merito.

A cura di Guendalina Guttadauro