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giurisprudenza

Il rinvio dell’udienza del procedimento disciplinare può esser concesso solo se l’impedimento dell’avvocato a comparire, invocabile ex art. 420-ter c.p.p., sia cogente in termini assoluti e risulti positivamente in giudizio (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24377)

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia contestava a un Avvocato di aver tenuto comportamenti non confacenti ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza, irrogandogli la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno. In sede d’impugnazione proposta dall’avvocato, il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione disciplinare, dopo aver – per quanto qui interessa – escluso di dover differire l’udienza di discussione del ricorso escludendo che il ricorrente avesse documentato l’esistenza di un legittimo impedimento a comparire ex art. 420-ter c.p.p.. In particolare, il C.N.F. ha osservato che la certificazione medica allegata all’istanza di differimento non indicava quei sintomi specifici che avrebbero consentito di classificarla effettivamente come la sindrome influenzale denunciata. L’Avvocato ha proposto ricordo per la cassazione della sentenza lamentando – sempre per quanto qui interessa – che il CNF, nel motivare l’insussistenza del legittimo impedimento a comparire all’udienza, si sarebbe posto in contrasto con gli orientamenti espressi dalla Cassazione secondo cui nel valutare il certificato medico il giudice deve attenersi alla natura della infermità denunciata valutandone il carattere impeditivo e tenendo conto del fatto che il grado di febbre è già di per sé essenziale ai fini della valutazione della gravità dell’impedimento. La Corte di Cassazione ritiene la censura infondata poiché – tenuto conto che l’impedimento a comparire, previsto dall’art. 420-ter c.p.p., è solo quello cogente in termini assoluti e che risulti positivamente in giudizio – nel caso di specie la sentenza del C.N. F. ha motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici (Protocollo operativo sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza dell’Istituto Superiore di Sanità), che la certificazione medica era priva dell’attestazione anche solo di uno dei sintomi respiratori (tosse, mal di gola, respiro affannoso) che sono espressione del carattere acuto della patologia denunciata (sindrome influenzale) e che, insieme allo stato febbrile attestato, avrebbero potuto convincere dell’effettività ed assolutezza dell’impedimento.

A cura di Alessandro Marchini

 

Allegato:
24377-2020