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giurisprudenza

L’accordo successivo al giudizio non integra il patto di quota lite (Cass., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2169)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere dichiarata nulla la scrittura privata, tra cliente ed avvocato, in quanto integrante un patto di quota lite nel caso in cui sia stata redatta successivamente alla conclusione del giudizio.
La questione origina da un ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali di un avvocato.
L’opposizione proposta dal debitore ingiunto veniva rigettata sia in primo grado che in appello ed il cliente ricorreva per Cassazione.
L’opponente sosteneva la presenza di un patto di quota lite di cui eccepiva la nullità per violazione dell’art. 2233 c.c..
I Giudici di merito respingevano tale eccezione poichè l’accordo sul compenso era intervenuto alla conclusione del giudizio e pertanto ritenevano che l’accordo sul pagamento delle prestazioni professionali già eseguite non avesse le caratteristiche del patto di quota lite giacchè siffatto accordo era stato raggiunto alla conclusione di tutta l’attività difensiva svolta dall’avvocato.
In particolare la Suprema Corte ha evidenziato come il patto di quota lite ricorre allorchè l’accordo colleghi preventivamente il rapporto professionale agli interessi economici finali della lite, esterni alla prestazione stessa.

A cura di Elisa Martorana