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giurisprudenza

La mancanza della procura ad litem non esclude il contratto di patrocinio (Cass., Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22048)

La sentenza in commento trae origine da un’opposizione allo stato passivo, proposta da un avvocato davanti al Tribunale di Foggia, in relazione a un proprio credito professionale derivante da prestazioni giudiziali a suo dire svolte in favore del fallito in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale respinge l’opposizione ritenendo che il credito avanzato dall’avvocato sia sfornito di prova, segnatamente in quanto nella procura ad litem, apposta a margine della citazione in opposizione a d.i., era indicato solamente il nominativo di un diverso difensore.

Il decreto viene impugnato dall’avvocato con ricorso per cassazione deducendo quali motivi di ricorso, fra l’altro, l’omessa applicazione degli artt. 2230 e 2233 c.c., nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Sostiene il ricorrente, infatti, che il rilascio della procura ad uno solo dei due co-difensori può incidere esclusivamente sulla riferibilità alla parte degli effetti dell’attività processuale svolta dall’avvocato non menzionato in procura; ma non rileva sotto il profilo della prova del mandato professionale, che non esige la forma scritta, e che comunque nel caso di specie sarebbe integrata dalla prodotta corrispondenza intercorsa tra lo stesso ricorrente e il co-difensore indicato nella procura ad litem.

La S.C. accoglie tale motivo di ricorso, affermando la necessità di distinguere il mandato professionale dalla procura ad litem.

Mentre quest’ultima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (il contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.

Conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.

Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, e la prova di esso può quindi darsi anche per testimoni, oltre che in via presuntiva, attraverso idonei indizi plurimi, precisi e concordanti. La procura alle liti, inoltre, può certamente essere rivelatrice del conferimento del mandato professionale, ma è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio.

Nel caso di specie, pertanto, il ritenuto mancato rilascio della procura ad litem in favore del ricorrente non poteva esaurire l’accertamento circa l’esistenza del contratto di patrocinio, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto indagare se tale contratto fosse desumibile da altri elementi.

Ne deriva la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

A cura di Stefano Valerio Miranda