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giurisprudenza

La mancata partecipazione alla procedura di mediazione delegata è giustificata solo da motivi oggettivi, pena incorrere nella sanzione della improcedibilità della domanda (Trib. di Pavia, Sez. III Civile, Dott. Marzocchi, Sentenza, 20 Gennaio 2017)

La sentenza in commento affronta il tema della obbligatorietà della procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 e risulta essere di notevole interesse per i diversi e compiuti riferimenti giurisprudenziali, molti dei quali, peraltro, hanno ad oggetto pronunce delle Corti fiorentine.

In un giudizio di opposizione a due decreti ingiuntivi, il Tribunale di Pavia disponeva una mediazione ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, ma il procedimento, avviato dalla parte opposta non onerata né dalla legge (gravando tale obbligo su parte opponente, cfr. Cass 24629/15) né espressamente dall’ordinanza giudiziale, non si svolgeva regolarmente in quanto parte opponente non si presentava all’incontro, limitandosi a comunicare al mediatore la propria impossibilità di partecipare alla procedura a causa della mancanza di liquidità necessaria per sostenere gli oneri della mediazione (parte opponente, nella specie, era una società in liquidazione).

A fronte di tale comportamento, tuttavia, il Giudice non riteneva credibile la motivazione addotta poiché la stessa parte opponente aveva sostenuto i costi per introdurre ben due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi (giudizi poi riuniti) e, per sua stessa ammissione, il patrimonio attivo della società in liquidazione era superiore al passivo.

Il Tribunale, pertanto, considerato che su parte opponente grava l’obbligo di avviare o quantomeno partecipare correttamente alla mediazione avviata dalla più diligente parte opposta, che tale obbligo può essere disatteso solo in presenza di motivi oggettivi non riscontrati nel caso di specie e che, infine, la mediazione delegata assume natura di condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha ritenuto applicabile la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5, co. 2, cit., intesa come domanda giudiziale che formula l’opponente avverso i decreti ingiuntivi opposti.

A cura di Alessandro Marchini