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giurisprudenza

Limite alla discrezionalità dell’avvocato (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2010, n. 17506)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione introduce un nuovo principio in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, individuando nell’interesse concreto del cliente un limite all’attività discrezionale del professionista.
Tale pronuncia demolisce un caposaldo dell’esercizio della professione forense poiché sino ad ora, ed anche con la sentenza richiamata in questa ordinanza (la n. 6967/2006), la responsabilità del professionista era sempre riconosciuta riguardo alle sole attività rituali che, specie per quanto concerne il mancato rispetto dei termini processuali, rappresentavano l’errore dell’avvocato, mentre il sindacato sulle scelte processuali era da sempre precluso al cliente essendo tale attività ritenuta esclusiva ed insindacabile dell’avvocato.
Adesso la Corte sancisce un innalzamento del livello di tutela garantito al cliente, riconoscendo a quest’ultimo un controllo sulle attività discrezionali del suo legale, anche riguardo alle singole scelte processuali.
Nel caso di specie si afferma che il legale, avendo predisposto l’atto di citazione, piuttosto che il decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento dei crediti professionali del suo cliente, dimostrati da prova scritta, abbia mal gestito la pratica.
La Corte di Cassazione ritiene che (compiendo un procedimento altamente prognostico), il procedimento monitorio avrebbe garantito, anche nel caso di opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso, fornendo il creditore di un titolo esecutivo per azionare l’esecuzione, mentre nelle more del procedimento ordinario, l’interesse concreto del cliente è stato meno garantito.
Una volta infatti che il debitore si è spogliato dei beni aggredibili, conclude la Corte, il danno patito dal creditore è risarcibile dall’avvocato che ha optato per la scelta processuale meno idonea a garantire l’interesse concreto del cliente.
Comunque, prima di sposare tale nuovo principio introdotto dalla Corte di Cassazione, sarebbe interessante conoscere, nel caso di specie, i tempi che il legale ha dovuto attendere per la sentenza di primo grado.