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giurisprudenza

Nel caso di illecito permanente è irrilevante la revoca del mandato ai fini dell’esordio della prescrizione estintiva, per la cui disciplina, peraltro, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative (Cass., Sez. Un., 02 febbraio 2015, n. 1822)

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Corte chiariscono due importanti aspetti.
Da una parte, stabiliscono che nel caso in cui l’avvocato trattenga la somma consegnata dal cliente ed ometta il rendiconto, trattandosi di illecito permanente, ai fini della decorrenza della relativa prescrizione estintiva è irrilevante il momento di revoca del mandato, dovendosi, invece, avere riguardo al momento in cui cessa la permanenza dell’illecito che coincide con quello in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma, affermando il diritto di trattenerla.
Altresì, le Sezioni Unite, confermando il Loro orientamento (cfr. Cass. S.U. 20 maggio 2014, n. 11025), chiariscono che l’art. 65, comma 5, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme più favorevoli per l’incolpato contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, non si applica all’istituto della prescrizione, poiché la citata norma riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Dunque, avendo l’istituto della prescrizione fonte legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

A cura di Alessandro Marchini