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giurisprudenza

Non costituisce titolo esecutivo l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, privo della certificazione degli avvocati circa la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (Tribunale di Roma, Sent., 17 giugno 2019, n. 12727)

La vicenda in esame origina da un atto di precetto notificato da un geometra a un Condominio in base a un accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, avente ad oggetto prestazioni professionali rese dal primo in favore del secondo.
Avverso tale precetto il Condominio propone opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Roma, sostenendo, fra l’altro, che il suddetto accordo non costituisca titolo esecutivo, in quanto privo della certificazione degli avvocati -prescritta dall’art. 5 c. 2 D.L. 2014 n. 132- circa la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Tale motivo di opposizione viene contestato dal geometra, secondo cui, invece, la previsione in questione non richiederebbe un’attestazione espressa di conformità, ravvisabile implicitamente nella sottoscrizione dell’accordo da parte degli avvocati.
Il Tribunale rileva, innanzitutto, che il legislatore, introducendo sia la negoziazione assistita sia la mediazione, ha inteso favorire il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, potenzialmente in grado di produrre lo stesso risultato di quello derivante da un provvedimento giudiziario.
Proprio per tale ragione il legislatore ha previsto che l’accordo, raggiunto a seguito delle suddette procedure di adr, costituisca titolo esecutivo.
La formazione di titoli esecutivi di origine negoziale, però, richiede che sia svolto un controllo di legalità sostanziale, e che questo sia garantito da un’espressa attestazione.
Mentre nella mediazione tale controllo è rimesso, in via alternativa, o agli avvocati, qualora essi certifichino la conformità dell’accordo, o in caso contrario al Presidente del Tribunale, tramite l’omologazione, nella negoziazione assistita esso è affidato agli avvocati.
Pertanto, questi devono attestare espressamente di avere compiuto, con esito positivo, il vaglio di legalità sostanziale loro assegnato; e quindi la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico dell’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita (come del resto espressamente previsto dall’art. 5 c.2 D.L. 2014 n. 132). In difetto, l’accordo non costituisce titolo esecutivo.
Nel caso di specie, pertanto, mancando la suddetta certificazione, il Tribunale accoglie l’opposizione e dichiara inefficace il precetto notificato.

A cura di Stefano Valerio Miranda