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giurisprudenza

Se l’errata destinazione della notifica dell’atto di appello non è imputabile al notificante è tempestiva la notifica riproposta prontamente dopo la scadenza del termine (Cass., Sez. V, Ord., 18 settembre 2015, n. 18343)

La Sezione quinta della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza qui in commento, conferma il proprio orientamento, già cristallizzato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 17352 del luglio 2009, in virtù del quale si ritiene tempestiva la notifica dell’atto, nel caso di specie quello di appello che, tentata entro la scadenza del termine previsto dall’art. 327 cpc, non sia andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente, riconoscendo a quest’ultimo la facoltà e l’onere di rinnovarla tempestivamente.
Ritengono gli ermellini che, la sopradetta tempestività sia idonea a ritenere valida la seconda notifica, seppur perfezionatasi dopo la scadenza del termine per l’impugnazione.
A cura di Lapo Mariani