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giurisprudenza

Sul diritto dell’avvocato incaricato insieme ad altro legale a richiedere l’intero onorario al cliente (Cass., Sez. II, Ord., 19 luglio 2018, n. 19255)

Con l’ordinanza in commento, il giudice di legittimità ha avuto modo di confermare il principio di diritto contenuto nell’art. 7 del D.M. n. 147/1994, che disciplina il diritto agli onorari degli avvocati, i quali congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, siano stati incaricati dal cliente di patrocinare una causa civile (e già enunciato con la Sentenza della Seconda Sez. Civile, n. 9242 del 12/07/2000), secondo cui ciascuno dei legali “ha diritto all’onorario nei confronti del cliente, in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all’art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794.”
Sostengono infatti gli Ermellini che la preclusione per un legale a richiedere l’intero onorario sia riscontrabile solamente quando il collegio difensivo abbia richiesto il pagamento di una unica parcella “e non essendo state indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica.”

A cura di Lapo Mariani